Art. 16.
(Risorse finanziarie destinate all'attività musicale).

      1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, effettuata la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo ai sensi della normativa vigente, attribuisce al Centro nazionale per la musica la quota delle risorse destinate alla musica lirica, sinfonica

 

Pag. 20

e cameristica, connessa allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 9. Resta ferma l'attribuzione della quota di tali risorse direttamente gestita dallo Stato e della quota direttamente destinata alle regioni per le attività di propria competenza e per quelle delegate agli enti locali. Per lo svolgimento dei compiti previsti del citato articolo 9 relativi alla musica popolare contemporanea, il Centro gestisce, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea.
      2. Per il primo triennio di attività, il Centro nazionale per la musica, nell'ambito della propria programmazione e allocazione delle risorse, tiene conto delle percentuali di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività musicali nel triennio precedente la sua costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367, e successive modificazioni.